Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1954 del 22 febbraio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella espropriazione forzata presso terzi l'assegnazione al creditore (pignorante o intervenuto) del bene pignorato può essere disposta solo in seguito ad una specifica istanza di quest'ultimo.

(massima n. 2)

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che è il mezzo processuale con il quale, in un termine perentorio, è domandato l'annullamento di un atto del processo esecutivo sulla base della allegazione di un suo vizio, la prospettazione di un vizio diverso da quelli indicati nell'atto di opposizione introduce una domanda nuova che è inammissibile se intempestiva e sulla quale il giudice può, quindi, astenersi da pronunciare senza incorrere nel vizio di omessa pronuncia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.