Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12061 del 22 novembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, costituente un adempimento distinto e successivo rispetto alla deliberazione della decisione, deve essere compiuta, se il giudice è collegiale, alla contestuale presenza di tutti i componenti del collegio. Tuttavia la nullità della sentenza derivante — così come da un'omessa lettura del dispositivo — da una lettura irrituale per la mancata presenza di uno dei giudici, non può essere dichiarata — per l'operare della sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. — quando è ugualmente conseguito lo scopo cui mira l'adempimento in questione, e cioè quello di portare a conoscenza immediata delle parti la sintesi della decisione. (La S.C. ha escluso la lamentata nullità della impugnata sentenza di appello, rilevando che nella specie, intervenuta la lettura del dispositivo pur in assenza di uno dei giudici che avevano concorso alla deliberazione, ed eseguito prontamente il deposito del dispositivo stesso in cancelleria, l'attuale ricorrente ne aveva immediatamente acquisito copia e in uno dei giorni successivi aveva proposto istanza di correzione del processo verbale di udienza, che non dava atto dell'assenza di uno dei giudici).

(massima n. 2)

Nel rito del lavoro, non determina la nullità della sentenza di appello la circostanza che il tribunale, invece di procedere consecutivamente alla discussione di una singola causa, alla deliberazione della relativa sentenza in camera di consiglio e alla pubblica lettura del dispositivo, dia prima corso alla discussione delle varie cause fissate per la stessa udienza, e quindi, dopo la loro decisione in camera di consiglio, provveda ad una lettura cumulativa dei dispositivi di tutte le sentenze. Neanche assume rilievo la circostanza che – per esempio nei tribunali in cui presti servizio un numero cospicuo di magistrati – i giudici componenti dei vari collegi giudicanti siano presenti anche durante la lettura di una sentenza alla cui deliberazione essi non abbiano concorso. (Nella specie, il collegio giudicante era stato composto diversamente per una sola delle cause, in quanto la stessa era stata decisa in primo grado da uno dei giudici componenti il collegio delle altre cause. La S.C. ha escluso la rilevanza della presenza in aula di quest'ultimo magistrato – pacificamente rimasto estraneo alla deliberazione – ancorché si fosse verificata altresì l'assenza del giudice che aveva concorso alla deliberazione della causa).

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