Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 41 del 11 gennaio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Alla proposta ed all'accettazione (li si consideri atti giuridici non negoziali o dichiarazioni unilaterali di volontā) non č comunque applicabile, attesa la loro natura di atti unilaterali, il criterio ermeneutico della comune intenzione e del comportamento complessivo delle parti, escludendosi altresė la rilevanza del comportamento dell'autore dell'una o dell'altra e rimanendo, invece, applicabile, alla stregua del rinvio operato dall'art. 1324 c.c., il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto, stabilito dall'art. 1363 dello stesso codice.

(massima n. 2)

Il termine di efficacia di una proposta contrattuale va distinto da quello di irrevocabilitā della proposta stessa, l'uno (disciplinato dall'art. 1326 c.c.) avendo la funzione di stabilire il lasso di tempo entro il quale deve pervenire, all'autore di questa, la relativa accettazione, l'altro (disciplinato dal successivo art. 1329) essendo inteso a fissare i limiti di durata di quell'ulteriore e specifica manifestazione di volontā, necessaria perché una semplice proposta contrattuale acquisti anche il suddetto eccezionale carattere dell'irrevocabilitā, con la duplice conseguenza di una possibile diversitā di ampiezza dei due termini e della insufficienza, ai fini di siffatta acquisizione, della sola indicazione del primo.

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