Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7964 del 28 marzo 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di società di fatto, in mancanza della procedura di liquidazione, che è soltanto facoltativa, l’estinzione della società si verifica per effetto della cessazione dell’attività sociale, in assenza di obblighi di iscrizione e cancellazione a carico della stessa.

(massima n. 2)

In tema di società di fatto, qualora non si sia proceduto alla liquidazione della società, che è soltanto facoltativa, il diritto del socio alla liquidazione della quota si prescrive con decorrenza dalla cessazione dell’attività sociale.

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