Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17392 del 13 luglio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Il chiamato all'ereditā č legittimato ad impugnare, ex art. 591 c.c., il testamento che lo ha nominato quando il suo annullamento gli consenta di accedere, anche solo per motivi di interesse morale, ad una diversa delazione, legittima o testamentaria, la cui maggiore o minore convenienza non č sindacabile dal giudice.

(massima n. 2)

La conferma del testamento invalido (nella specie, per incapacitā del testatore), ove avvenga mediante un atto formale, deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile e, cioč, l'indicazione del negozio invalido, della causa d'invaliditā, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.

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