Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2568 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Insegna

Dispositivo dell'art. 2568 Codice Civile

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 2564 si applicano all'insegna [2598](1).

Note

(1) L'insegna si identifica con quel bene aziendale presso il quale o mediante il quale viene posto in commercio un prodotto.

Ratio Legis

La norma in esame assoggetta l'insegna, quale segno distintivo che identifica i locali presso i quali l'imprenditore esercita l'attività, alla medesima disciplina applicabile alla ditta.

Spiegazione dell'art. 2568 Codice Civile

La norma non fornisce una definizione di insegna. Si reputa in ogni caso che l'insegna sia il segno distintivo utilizzato non tanto per identificare un determinato prodotto, ne l'attività nel suo complesso, bensì il luogo presso il quale vengono commercializzati i prodotti di una data impresa.
All'insegna il legislatore estende espressamente le forme di tutela previste per la ditta, di cui all'art. 2564, obbligando l'imprenditore a modificare insegne che siano in grado di ingenerare confusione presso il pubblico circa l'attività esercitata in quei locali.

Massime relative all'art. 2568 Codice Civile

Cass. civ. n. 971/2017

Nel conflitto tra i titolari di insegne uguali o simili per la presenza dello stesso cognome come cuore di esse, legittimamente usate per effetto del loro acquisto, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino all'eliminazione del cognome dall'insegna sorta successivamente, ove quel conflitto sia tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata.

Cass. civ. n. 685/1971

A norma dell'art. 2598 n. 1 c.c. è vietato l'uso di segni distintivi della ditta e dell'insegna, idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri.

Cass. civ. n. 1042/1966

L'insegna è il segno, nominativo o emblematico, distintivo di un determinato locale nel quale si esercita un'attività imprenditoriale: essa contraddistingue lo stabilimento di un'azienda ed acquista particolare importanza nelle imprese in cui lo stabilimento costituisce il punto di incontro tra imprenditore e clienti e, quindi, il luogo di conclusione degli affari. Dalla funzione dell'insegna di identificare uno stabilimento, commerciale o industriale, consegue il suo collegamento con un'attività imprenditoriale e la sua distinzione dal nome che ha la funzione individuatrice della persona dell'imprenditore e dalla denominazione con la quale l'immobile, come tale, sia individuato. Pertanto se ad uno stabilimento commerciale o industriale sia attribuita come insegna la denominazione dell'immobile in cui è installato, e successivamente detto stabilimento viene trasferito in altro immobile, legittimamente l'imprenditore può continuare ad usare la precedente insegna. (Nella specie, una villa denominata «La Terrazza» era stata data in locazione ad un imprenditore, che l'aveva destinata ad albergo con l'insegna «Hotel La Terrazza». Cessata la locazione, l'imprenditore aveva trasferito l'azienda alberghiera in altro immobile, sul quale aveva apposto la stessa insegna «Hotel La Terrazza». Il proprietario della villa aveva chiesto che fosse inibito l'uso di tale insegna. La Corte regolatrice ha affermato i principi di cui innanzi).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2568 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. C. chiede
sabato 20/08/2022 - Toscana
“Salve, ho a XXX in pieno centro storico un negozio di borse second hand di lusso, autentiche e di lecita provenienza, ditta individuale regime del margine.
Da 3 mesi mi ha aperto di fronte, 20 mt spostato a sinistra, un negozio con la mia stessa identica tipologia di prodotto ed ha copiato anche la mia insegna esterna con l'elenco dei marchi dei prodotti venduti.
È una cosa lecita?
Grazie se potete rispondermi e sono interessata ad una consulenza.”
Consulenza legale i 09/09/2022
Al fine di riscontrare il quesito del cliente, risulta opportuno un breve riferimento ai segni distintivi dell’azienda contemplati dal codice civile: la ditta, l’insegna ed il marchio.
Le caratteristiche dei segni distintivi sono le seguenti: la capacità distintiva, la novità, l'uso e la notorietà
L’insegna è stata definita in dottrina come “l’insieme di scritte e immagini che compaiono all’ingresso degli esercizi commerciali aperti al pubblico”.
Secondo il disposto dell’2568: “l'insegna non identifica né il prodotto, né l'attività o branca di attività, bensì un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio”. Nel caso di specie, l’insegna identifica, pertanto, i locali commerciali ove viene esercitata l’attività del cliente.
L’insegna, qualora sufficientemente distintiva, può essere registrata come marchio – e di conseguenza essere assoggettata alla disciplina del marchio registrato – ovvero non essere registrata e godere della tutela assicurata alla ditta ai sensi dell’2564, “quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla”.
La confusione ingenerata presso il pubblico deve afferire, in ogni caso, alla capacità distintiva dell’insegna. In altri termini, l’insegna della concorrenza dovrà risultare, nel complesso del tutto analoga e confondibile con quella utilizzata dal cliente.
Si specifica che, a nostro avviso, la sola indicazione degli stessi brand commercializzati da entrambi i rivenditori, non può essere di per sé idonea a generare confusione, ed è del tutto lecita nel momento in cui il concorrente abbia stipulato specifici accordi con i titolari dei marchi distribuiti.

Il giudizio sulla confondibilità è, peraltro, demandato al libero apprezzamento del giudice eventualmente adito.
Pertanto, presupponendo che l’insegna in discorso non sia registrata, il cliente potrà richiedere la rimozione dell’insegna della concorrente, ovvero la sua modificazione, fornita l’evidenza delle confondibilità (ad es. attraverso perizia fotografica).

Per completezza, segnaliamo la vigenza di una specifica disciplina relativa all'apposizione di insegne nei centri storici delle città italiane. Tuttavia, la normativa specifica del comune di Arezzo reca solo dei vincoli urbanistici e di decoro ma non tocca l'aspetto concorrenziale e può essere tranquillamente trascurata ai fini della presente analisi.