Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8604 del 3 aprile 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il TFR, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante lo svolgimento di altra attività lavorativa, per soli quindici giorni, circa quattro anni dopo il licenziamento intimato in forma orale).

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura di extrapetizione mossa alla sentenza impugnata, evidenziando che il motivo di appello relativo alla sussistenza del requisito dimensionale per il riconoscimento della tutela reintegratoria implicava necessariamente la questione preliminare della illegittimità o inefficacia del licenziamento, sulla quale non si era formato il giudicato interno, essendo ancora “sub iudice” l’effetto giuridico riconducibile alla patologia dell’atto).

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