Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6996 del 24 giugno 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella liquidazione del danno da fatto illecito il giudice deve determinare il pregiudizio subito dal danneggiato con riferimento al momento in cui la liquidazione viene fatta, in modo che, trattandosi di debito di valore, venga reintegrata per intero la perdita patrimoniale subita dal danneggiato medesimo, senza che sulla determinazione del danno possa influire l'eventuale costituzione di una rendita ad opera di un istituto di assicurazione sociale in favore del detto danneggiato, la quale non vale ad estinguere l'obbligazione che il danneggiante ha verso il danneggiato: resta fermo che, dopo aver determinato il danno subito dal danneggiato, il giudice dovrą detrarre da questo le somme erogate dall'istituto di assicurazione sociale, per il recupero delle quali quest'ultimo ha diritto di agire in surrogazione.

(massima n. 2)

Qualora un istituto di assicurazione sociale agisca per il rimborso di rendita erogata ad un infortunato per incidente stradale, nei confronti del terzo responsabile dell'infortunio medesimo, esercitando il diritto di surrogazione previsto dall'art. 28, L. n. 990 del 1969, devono ritenersi applicabili, al fine della liquidazione di quanto dovuto da detto terzo, le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (le quali, anche se dettate con riferimento alla diversa ipotesi del regresso contro il datore di lavoro, configurano espressione di un principio generale), con la conseguenza che va riconosciuto in favore dell'istituto, non soltanto un importo di denaro pari al valore capitale, ma anche l'ammontare dei ratei di rendita in precedenza versati.

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