Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7647 del 3 settembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Il lucro cessante, concretandosi questo nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la pronuncia del giudice di merito che aveva negato il danno preteso dalla parte, alla quale era stato consegnato in ritardo un terreno, per le maggiori spese che sarebbero state necessarie per la costruzione di un edificio da eseguire solo dopo una concessione edilizia e previa formazione di un piano di lottizzazione di una più vasta area nella quale ricadevano anche fondi altrui).

(massima n. 2)

L'indicazione dei confini dell'immobile compravenduto e del comune nel cui territorio questo si trova, benché richiesta per la trascrizione (art. 2826 c.c. richiamato dall'art. 2659 dello stesso codice), assume nella compravendita, solo la funzione di elemento (o mezzo) di identificazione del bene e deve perciò considerarsi non essenziale (anche se, comunque, opportuna) quando tale bene sia in altro modo con certezza indicato e non vi sia conseguentemente alcuna incertezza sull'oggetto del contratto.

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