Cassazione civile Sez. II sentenza n. 809 del 8 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dovere del creditore di cooperare, se necessario, in relazione alla natura della prestazione, all'adempimento del debitore, non costituisce vera e propria obbligazione del creditore nei confronti di quest'ultimo, ma si configura, invece, come un mero dovere strumentale rispetto all'adempimento stesso, senza che per esonerarsi dalle conseguenze della violazione del suddetto dovere il creditore possa invocare l'impossibilitą sopravvenuta per causa a lui non imputabile a norma dell'art. 1218 c.c.

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