Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12382 del 25 maggio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita.

(massima n. 2)

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, con riferimento agli effetti di tale garanzia, deve ritenersi che la ratio della preclusione dell'azione di risoluzione, prevista dall'ultimo comma, ultimo periodo, dell'articolo 1492 c.c., per il caso in cui il compratore abbia alienato o trasformato la cosa venduta, risieda nella oggettiva rilevanza della utilizzazione definitiva della cosa viziata, della quale l'acquirente ha usufruito. (Nella fattispecie, relativa all'azione di garanzia esperita nei confronti della venditrice dalla società acquirente di vino destinato all'esportazione, sul presupposto che il tasso alcolometrico non possedeva la graduazione idonea, come invece concordato dalle parti, a consentire il rimborso d'imposta all'epoca previsto dal vigente regolamento europeo sulle esportazioni vinicole, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva condannato la venditrice al risarcimento del danno ma respinto la domanda di risoluzione del contratto, per avere rilevato dal comportamento della società acquirente la volontà di questa di tenere fermo, da un lato, il contratto di vendita — che aveva consentito alla stessa di realizzare il fine per il quale era stato stipulato, e cioè l'esportazione della merce acquistata — relegando, dall'altra, la richiesta di risoluzione, di cui all'atto di citazione, a mero espediente per tentare di conseguire anche i vantaggi derivanti da una pronuncia di risoluzione contrattuale — l'estinzione delle obbligazioni non adempiute — tenuto conto della cessione del credito relativo al prezzo della merce, non corrisposto dalla acquirente, effettuata dalla società venditrice).

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