Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12020 del 8 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il conduttore, deducendo il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto, riconsegni l'immobile al locatore, il quale accetti la consegna con riserva, (nella specie: facendo mettere a verbale l'espressa riserva di mantenere ferme le domande di ripetizione di tutti i canoni non corrisposti), non č liberato ai sensi dell'art. 1216 c.c. dall'obbligo del pagamento dei canoni ancora maturati, e il successivo accertamento della insussistenza del diritto di recesso comporta che il conduttore medesimo č tenuto al pagamento dei cantoni fino alla scadenza del contratto.

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