Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25003 del 10 ottobre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il titolo esecutivo formatosi nei confronti di ditta individuale comporta che, per questa, debba ritenersi evocata in giudizio (e conseguentemente rispondere in sede esecutiva ) la persona fisica che ne risulti attualmente titolare (ovvero, come nella specie, gli eredi, in caso di sua morte intervenuta medio tempore ), senza che rilevi la circostanza che il titolare della ditta sia anche l'amministratore di altra societā, trattandosi di soggetto giuridico del tutto estraneo al giudizio sia di cognizione, che di esecuzione.

(massima n. 2)

L'art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano giā stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato nč l'uno nč l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.

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