Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1626 del 25 gennaio 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

La delibera condominiale con la quale si decide la realizzazione di un'opera edile abusiva č nulla per illiceitā dell'oggetto. Č altresė nulla la delibera condominiale con la quale si prenda una decisione che, se posta in esecuzione, possa pregiudicare la sicurezza del fabbricato (chiusura di spazi comuni destinati all'areazione degli appartamenti prospicienti, senza adozione di misure sostitutive atte a garantire un adeguato ricambio dell'aria). (Mass. redaz.).

(massima n. 2)

In tema di condominio degli edifici, č nulla per impossibilitā dell'oggetto la delibera condominiale che pregiudichi la sicurezza del fabbricato mediante la copertura di spazi comuni, aventi la connaturata destinazione all'aerazione delle unitā immobiliari dei singoli condomini che su di esso prospettano, senza l'adozione di misure sostitutive atte ad assicurare un ricambio d'aria adeguato alle necessitā anche potenziali di dette unitā. (Nella specie, relativa alla richiesta avanzata nel 1991, da parte di nuovi condomini, di demolizione di una tettoia del cortile comune realizzata nel 1963, che impediva la circolazione dell'aria e limitava la possibilitā degli istanti di installare una caldaia per riscaldamento autonomo nel loro balcone di proprietā esclusiva, la S.C. nel cassare la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda, ha precisato che restava ferma l'osservanza, quanto alla possibilitā di installazione della caldaia a gas, della disciplina dettata dall'art. 890 c.c. e dalla L. 6 dicembre 1971 n. 1083, in dipendenza della pericolositā e potenziale nocivitā dell'impianto ).

(massima n. 3)

In tema di condominio degli edifici, l'esecuzione di un'opera contrastante con le norme imperative in materia di edilizia di cui agli artt. 31 e 41 legge 17 agosto 1942, n 1150 e agli artt. 10 e 13 legge 6 agosto 1967 n. 765, penalmente sanzionata con previsione di responsabilitā a carico sia del committente che del suo autore, comporta, in quanto contraria all'ordine pubblico, la nullitā per illiceitā dell'oggetto della delibera dell'assemblea che l'abbia disposta. (Omissis).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.