Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5709 del 27 giugno 1987

(2 massime)

(massima n. 1)

La nomina del presidente e del segretario dell'assemblea di condominio non č prescritta da alcuna norma a pena di nullitā, essendo sufficiente, per la validitā delle deliberazioni, la maggioranza richiesta dalla legge. Pertanto, la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l'eventuale irregolaritā relativa ad essa non comportano invaliditā delle delibere assembleari.

(massima n. 2)

Nel condominio di edifici allorquando una deliberazione dell'assemblea condominiale, la quale sancisce un determinato uso della cosa comune, venga adottata con il voto unanime dei partecipanti al condominio, l'atto conserva la sua validitā anche se abbia, in ipotesi, a limitare il godimento di alcuno dei condomini.

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