Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11027 del 20 maggio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice.

(massima n. 2)

La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali promossa da un dipendente pubblico il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato, asseritamente provocati da atti illegittimi e discriminatori dell'Amministrazione e dalla mancata osservanza del dovere gravante sul datore di lavoro di comportarsi con correttezza ed imparzialità nei confronti dei propri dipendenti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ove le questioni concernano anche il periodo successivo al 30 giugno 1998, sicché il giudice avente giurisdizione al momento di realizzazione del fatto dannoso e di cessazione della permanenza conosce dell'intero arco della pretesa risarcitoria da mobbing.

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