Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 27719 del 24 giugno 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

Commette il delitto di truffa, aggravata ex art. 61, n. 11 c.p., il Presidente di una società (nella specie una spa che gestiva una tratta autostradale) che si faccia rimborsare come spese di rappresentanza quelle, invece, effettuate per organizzare pranzi e ricevimenti di natura eminentemente politica. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che possono considerarsi spese di rappresentanza solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente, al fine di accrescerne il prestigio e darvi lustro nel contesto sociale in cui esso si colloca).

(massima n. 2)

Il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. - a differenza della fattispecie prevista dall'art. 353 bis c.p. - non è configurabile, neanche nella forma del tentativo, prima che la procedura di gara abbia avuto inizio, ossia prima che il relativo bando sia stato pubblicato, dovendosi ritenere carente in tale situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte previste dalla norma incriminatrice.

(massima n. 3)

Non è configurabile il delitto di corruzione per atto di ufficio ex art. 318 c.p. - nel testo vigente prima delle modifiche della l. n. 190 del 2012 - nei confronti del Presidente di una società di gestione di una tratta autostradale, perché, pur rivestendo quest'ultimo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non può essere considerato un pubblico impiegato.

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