Cassazione civile Sez. I sentenza n. 565 del 12 gennaio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Nei procedimenti civili, l'inosservanza dell'obbligo di astensione determina la nullitą del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell'art. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validitą della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalitą di legge preclude la possibilitą di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullitą del provvedimento.

(massima n. 2)

Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celeritą e semplicitą di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) c.p.c.

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