Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4632 del 20 aprile 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di assicurazione della responsabilità civile automobilistica, l'art. 4 comma terzo L. 39 del 1977, il quale dispone che ai fini del risarcimento del danno da invalidità permanente o temporanea il reddito che occorre considerare non può essere comunque inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, implica che debba farsi riferimento all'importo della pensione sociale alla data dell'evento dannoso e della correlativa perdita del presunto reddito, rivalutabile fino alla data della liquidazione.

(massima n. 2)

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 28 commi secondo, terzo e quarto L. 24 dicembre 1969 n. 990, di cui alla sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989 n. 319, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare azione surrogatoria (cosiddetta surroga preferenziale o diritto di prededuzione) con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona, non altrimenti risarciti, non ha inciso sull'azione diretta contro l'assicuratore della r.c.a. riconosciuta dall'art. 28 comma primo a favore degli enti di gestione per la rivalsa delle spese di spedalità erogate a favore dell'assicurato, con la conseguenza che l'importo delle spese anzidette e dei relativi interessi, costituendo parte del debito risarcitorio dell'assicuratore (come tale rivalutabile), deve essere detratto dal massimale di polizza a favore dell'ente gestorio che abbia agito direttamente contro l'assicuratore ai sensi degli artt. 18 e 28, comma primo legge citata.

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