Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1628 del 23 febbraio 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

Il chiamato all'eredità il quale non sia nel possesso dei beni ereditari, qualora abbia iniziato le operazioni d'inventario non precedute dall'accettazione con il beneficio d'inventario a norma dell'art. 487 c.c., può accettare l'eredità in modo puro e semplice durante lo svolgimento di tali operazioni con la conseguenza che in tale ipotesi non può trovare applicazione l'ultimo comma di detta disposizione che prevede la perdita del diritto di accettare l'eredità quando questa non sia stata ancora accettata.

(massima n. 2)

La facoltà di accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c., spetta anche agli eredi del chiamato all'eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479, la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato l'eredità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.