Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34643 del 4 settembre 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

Allo scopo di stabilire se, ai fini dell'applicazione degli artt. 407, comma terzo, e 414 c.p.p., le indagini svolte nell'ambito di un procedimento siano da considerarsi compiute in prosecuzione d'altro procedimento precedentemente iscritto per il quale siano scaduti i termini di durata massima ovvero sia intervenuta archiviazione, deve essere verificata esclusivamente l'identitą o meno del fatto-reato oggetto dei due procedimenti.

(massima n. 2)

Il giudice d'appello che abbia accertato l'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado di una circostanza aggravante sottratta al giudizio di comparazione e, quindi, alla disciplina prevista dall'art. 604, comma secondo, c.p.p., deve dichiarare la nullitą della sentenza di primo grado nella parte relativa alla determinazione complessiva della pena, mentre č abnorme la declaratoria di nullitą parziale limitata all'applicazione della predetta circostanza aggravante. (Nel caso di specie, la circostanza aggravante applicata dal giudice di primo grado non era stata contestata dal pubblico ministero ).

(massima n. 3)

Non č configurabile il vizio di cui all'art. 606, lett. e ) c.p.p. in relazione alla contraddittorietą della motivazione rispetto a sentenza diversa da quella impugnata.

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