Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1708 del 10 febbraio 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

Gli adempimenti di cui all'art. 468 c.p.p. (nella specie, richiesta di acquisizione di verbali di prova tratti da altro procedimento), non possono trovare applicazione, ai sensi dell'art. 598 c.p.p., nel giudizio di appello, essendo in tale giudizio l'acquisizione delle prove del tutto eccezionale, ed autonomamente regolata dall'art. 603 c.p.p.

(massima n. 2)

L'inutilizzabilità di atti acquisiti in violazione di specifici divieti si traduce in nullità del provvedimento decisorio solo in quanto l'utilizzazione si sia effettivamente realizzata, onde non è configurabile alcuna nullità, qualora, dal testo del medesimo provvedimento, risulti che tale utilizzazione non v'è stata. (Fattispecie in tema di acquisizione al fascicolo del dibattimento di verbali di prove di altri procedimenti penali, non assunte né nel dibattimento, né nell'incidente probatorio).

(massima n. 3)

La facoltà dell'imputato, sancita dall'art. 494, primo comma, c.p.p., di «rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione», va coordinata con le norme dettate dall'art. 523 c.p.p., che disciplina lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il sesto comma di detto articolo, in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dalla assoluta necessità di assunzione di nuove prove. Ne consegue che, in detta fase, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve considerarsi inoperante la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni.

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