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Articolo 147 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete

Dispositivo dell'art. 147 Codice di procedura penale

1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.

Ratio Legis

L'interprete è una figura dotata di una spiccata autonomia, di conseguenza devono essere rispettati precisi canoni in grado di garantire un compiuto e fedele adempimento dell'incarico.

Spiegazione dell'art. 147 Codice di procedura penale

Al fine di non compromettere l'applicazione del principio di economia processuale, nonché, più in generale, di efficienza dell'amministrazione della giustizia, l'articolo in esame prevede la possibilità per il giudice di fissare un termine all'interprete entro cui tradurre le scritture che gli sono state affidate, quando la lavorazione si prevede piuttosto lunga.

Il termine può essere prorogato solo una volta, e in caso di inadempimento, può essere sostituito.

In tale eventualità, l'interprete viene citato a comparire per discolparsi (si forma così un, seppur informale, contraddittorio) e, se non fornisce sufficienti giustificazioni, può essere condannato al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Vale la pena precisare che se tale ipotesi si verifica nel corso delle indagini, spetta al pubblico ministero richiedere al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria, ex art. 53 disp.att. del presente codice.

Massime relative all'art. 147 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 32924/2004

Non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 e 147 c.p.p., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessitā, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intellegibilitā del dialetto č accertamento di fatto.

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