Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4222 del 8 settembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La dichiarazione di ricusazione del giudice (nella specie, di quello dell'udienza preliminare) è un atto dal quale legittimamente consegue la sospensione dei termini della custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma quarto, c.p.p., in riferimento al primo comma, lett. a) dello stesso articolo. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, poiché il giudice, dinanzi a una dichiarazione di ricusazione, non ha alcun potere di valutazione preliminare circa la fondatezza dell'istanza difensiva, e pertanto non può evitare strumentalizzazioni dell'istituto, non si possono contemperare - attraverso una sua immediata delibazione - le contrapposte esigenze di non sacrificare la libertà personale dell'imputato oltre il necessario e di non consentire, mediante istanze strumentali, il decorso dei termini di custodia cautelare, sì che non può non privilegiarsi, in siffatta situazione, l'interesse pubblico al mantenimento della custodia cautelare fino alla verifica della serietà e fondatezza, da parte del giudice della ricusazione, dell'istanza difensiva).

(massima n. 2)

La dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare (ipotesi non disciplinata dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 553, convertito con modificazione in L. 23 dicembre 1996 n. 652, che riguarda esclusivamente la fase dibattimentale), non consentendo al giudice ricusato alcun vaglio preliminare in ordine alla fondatezza della dichiarazione stessa, ma imponendogli di sospendere comunque la propria attività, normalmente destinata ad esaurirsi in giornata, comporta, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera a) e 4 dell'art. 304 c.p.p., la pronuncia, da parte del medesimo giudice, di ordinanza sospensiva dei termini di custodia cautelare

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