Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5293 del 6 novembre 1996

(6 massime)

(massima n. 1)

Al fine di valutare la tempestività della dichiarazione di ricusazione nell'ipotesi in cui la causa di essa sia sorta o sia divenuta nota durante l'udienza, si deve avere riguardo all'udienza che si svolge dinanzi al giudice ricusato, e non già a quella relativa a procedimento incidentale radicatosi dinanzi a un giudice diverso. (Fattispecie relativa a ricusazione di presidente di tribunale militare, la causa della quale era divenuta nota nel corso di udienza svoltasi, in precedente procedura di ricusazione, dinanzi alla corte militare d'appello. In riferimento ad essa, la S.C. ha ritenuto applicabile il termine di tre giorni di cui alla prima parte dell'art. 38, comma secondo, c.p.p., e non quello di cui alla seconda parte dello stesso articolo).

(massima n. 2)

Di fronte a un'ordinanza emessa in tema di ricusazione, che disattende l'eccezione di inammissibilità della relativa dichiarazione per inosservanza del termine previsto dall'art. 38 c.p.p. e decide nel merito rigettando l'istanza proposta, la parte che si oppone al mutamento del giudice ha interesse, in sede di impugnazione, a far valere l'eccezione disattesa, per l'ipotesi che il giudice dell'impugnazione accolga il ricorso proposto dalle altre parti e coinvolgente il merito della decisione assunta. (Nella specie, l'eccezione di inammissibilità era stata formulata dall'imputato e la S.C. ha ritenuto che il suo interesse, in sede di ricorso per cassazione, ad ottenere una preventiva decisione di inammissibilità, pur a fronte del rigetto nel merito della dichiarazione di ricusazione, fosse concreto e attuale, in quanto non mirante esclusivamente all'esattezza teorica della decisione, ma al fine di evitare il formarsi del giudicato sull'eccezione di rito disattesa, e il conseguente pregiudizio che gliene sarebbe potuto derivare dall'accoglimento dell'impugnazione proposta dalle altre parti processuali sul merito della ricusazione stessa).

(massima n. 3)

Il rigetto del ricorso per cassazione avverso provvedimento in tema di ricusazione comporta la condanna del ricorrente alle spese a norma dell'art. 616 c.p.p.

(massima n. 4)

L'accoglimento del ricorso per cassazione avverso un provvedimento di rigetto di dichiarazione di ricusazione comporta l'inefficacia di tutti gli atti del giudizio al quale la ricusazione si riferisce, ivi compresa l'eventuale sentenza che sia stata emessa dal giudice ricusato.

(massima n. 5)

L'incertezza sul dies a quo relativo al termine per proporre dichiarazione di ricusazione non può costituire motivo di decadenza della facoltà di presentarla, date la natura eccezionale delle norme che prevedono termini decadenziali e l'impossibilità di una loro interpretazione estensiva. (Fattispecie relativa a situazione, in cui la conoscenza della causa di ricusazione, sicura il 3 luglio 1996, era stata preceduta da una zona grigia, nella quale era solo ipotizzabile, ma non provato, che quella causa fosse divenuta nota alla parte. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto tempestiva la ricusazione proposta il 5 luglio 1996).

(massima n. 6)

L'ipotesi di ricusazione prevista dall'art. 37, comma primo, lett. a) in riferimento all'art. 36, comma primo, lett. c), sussiste sempre che un parere sull'oggetto del procedimento sia stato manifestato fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, senza che rilevino né il momento, né il luogo, né il destinatario, né la qualità del parere medesimo (frutto di approfondita valutazione tecnico-giuridica ovvero frutto di approssimato giudizio), né che il procedimento sia in corso o ancora non si sia iniziato. Ne consegue che essa non è configurabile solo allorché la manifestazione di parere si risolva in espressioni generiche, non attinenti a un caso specifico, formulate nell'ambito di conversazioni su temi generali o costituenti manifestazioni di orientamenti giurisprudenziali. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la causa di ricusazione in argomento nel fatto di un presidente del tribunale militare che, nel corso di un colloquio avuto con un generale dei carabinieri alcuni mesi prima del processo contro l'ex capitano delle SS tedesche Eric Priebke per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, aveva affermato che l'operato della procura militare della Repubblica - la quale aveva aperto indagini preliminari, ipotizzando a carico del Priebke violenza con omicidio continuato - era inutile perché tutt'al più nella condotta dell'ufficiale tedesco si poteva ravvisare un omicidio colposo plurimo, aggiungendo che non era il caso di rivangare il passato, trattandosi di persona avanti negli anni).

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