Cassazione civile Sez. III sentenza n. 50 del 7 gennaio 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

Nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto.

(massima n. 2)

In tema di fusione di società, gli effetti della fusione decorrono, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, c.c., dall'ultima delle iscrizioni nell'Ufficio del registro delle imprese, prescritte dall'art. 2504 c.c., consistendo la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal terzo comma del medesimo art. 2504 c.c. - comma abrogato dall'art. 30 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis" -, in un adempimento pubblicitario avente efficacia nell'ambito dell'opponibilità ai terzi. Pertanto, a partire dall'ultima iscrizione la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quella che si estingue, con la conseguenza che è inammissibile, in quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente, l'impugnazione proposta, da società incorporata, dopo il perfezionamento (mediante l'esecuzione delle suddette iscrizioni) dell'incorporazione.

(massima n. 3)

La soggezione al termine breve d'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data di notificazione della prima impugnazione, inammissibile o improcedibile, opera nel solo caso di riproposizione (finché consentita) dell'impugnazione da parte dell'originario impugnante (atteso che la detta notificazione, ai fini della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, è equipollente alla notificazione della sentenza medesima), mentre l'applicabilità del suddetto termine breve va esclusa nel caso di proposizione di una successiva impugnazione da parte di soggetto diverso, ancorché succeduto al primo nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, come avviene nel caso di fusione di società per incorporazione. Né è idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione il deposito, nell'originario giudizio, di atto di intervento, atteso che, a detto fine, la notificazione della sentenza non ammette equipollenti, salvo quello sopra indicato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione degli enunciati principi, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello, che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto da una società incorporante, nonostante che la proposizione fosse avvenuta oltre il decorso del termine breve sia dalla precedente impugnazione da parte dell'incorporata - inammissibile perché proveniente da società già estinta -, sia dal deposito di atto di intervento effettuato dalla stessa incorporante nel giudizio di appello originariamente instaurato dall'incorporata).

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