Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23669 del 6 novembre 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

L'accessorietà dell'ipoteca - che può essere concessa e iscritta soltanto per un determinato credito - ne denota la mancanza di autonomia rispetto all'obbligazione garantita; l'ipoteca non può, quindi, essere ceduta con effetti reali senza il credito garantito né trasferita a un chirografo, cui farebbe acquistare una prelazione prima inesistente. La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 c.c., indica, a sua volta, che, per la validità stessa del vincolo ipotecario, sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta; essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. Il connotato dell'accessorietà (che poi si sostanzia anche in un rigido meccanismo di pubblicità legale), comporta. pertanto, l'estinzione dell'ipoteca una volta affermata la simulazione del credito a garanzia del quale era stata concessa; e la specialità soggettiva dell'ipoteca implica l'inestensibilità della garanzia ipotecaria all'obbligazione collegata al contratto dissimulato, poiché estranea al rapporto per la quale era stata prevista. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che l'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario possa trasferirsi, a seguito della ritenuta simulazione del contratto di mutuo, a garanzia di un credito diverso e chirografario, ancorché questa sia stata la volontà delle parti).

(massima n. 2)

La illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2313 c.c., trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale, di cui all'art. 2304 c.c., richiamato dal successivo art. 2318. Il socio illimitatamente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni. Tale situazione di identità debitoria emerge con evidenza in sede fallimentare, ove il fallimento della società di persone produce con effetto automatico, ai sensi dell'art. 147 L. fall., il fallimento dei soci illimitatamente responsabili e il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci (art. 148, comma terzo, L. fall.). Alla stregua di tali postulati, l'atto con cui il socio accomandatario rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può essere considerato costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per una obbligazione propria con la conseguenza che il creditore che, in relazione a un credito verso la società, in seguito fallita, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest'ultimo, assumendo egli la veste di creditore ipotecario del fallito, non già di mero titolare d'ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito altrui.

(massima n. 3)

Presupposto per l'applicabilità della disciplina della revocatoria ordinaria alla costituzione di ipoteca contestuale a una operazione di mutuo fondiario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L. fall. e 2901 c.c., è l'inopponibilità alla massa fallimentare del contratto di mutuo. Ne consegue che, qualora il credito fondato su un contratto di mutuo fondiario sia stato ammesso allo stato passivo fallimentare, deve necessariamente riconoscersi anche l'ipoteca contestualmente costituita, la quale non può, quindi, essere revocata. (Nella specie, il giudice del merito aveva dichiarato la simulazione relativa di un contratto di mutuo fondiario, riguardante soggetto in seguito fallito, e revocato ex artt. 66 L. fall. e 2901 c.c. la ipoteca costituita nello stesso atto, sotto il profilo che il vero intento delle parti fosse stato quello di creare una nuova garanzia a difesa di crediti pregressi della banca per saldo passivo di conto corrente pagati con la somma mutuata, che, tuttavia, era stata ammessa al chirografo nel passivo del fallimento).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.