Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4690 del 12 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale dei contratti, il principio per cui le nullitą riguardanti l'ammissione e l'espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. hanno carattere relativo, onde non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 c.p.c.), trova deroga soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullitą, cioč non per la prova, ma per l'esistenza stessa del contratto.

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