Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11269 del 15 giugno 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non nell'art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti.

(massima n. 2)

Allorché la fusione di società mediante incorporazione - che determina l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso di quella incorporante nei rapporti ad essa relativi, avendosi una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale "mortis causa" - sopravvenga nel corso del giudizio di merito prima della chiusura della discussione, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 300 c.p.c. Ne deriva che, ove il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi del citato art. 300 c.p.c., ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, entro l'udienza di discussione, l'avvenuta estinzione della società, da lui rappresentata, assoggettata a fusione, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, quale soggetto giuridico ancora esistente, con correlativa ultrattività del mandato alle liti, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, con la conseguenza che l'impugnazione a detta società deve ritenersi validamente notificata presso il procuratore stesso a norma dell'art. 330 c.p.c., primo comma, e ciò anche se la parte notificante abbia avuto conoscenza dell'evento.

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