Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11916 del 14 dicembre 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Il terzo acquirente di un immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario non può vantare alcun diritto contrario né alla suddivisione del mutuo stesso. né al correlato frazionamento dell'ipoteca, stante la sua estraneità al contratto di finanziamento e, configurandosi, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 7 del 1976, detto frazionamento come oggetto di una rinuncia del creditore ipotecario al diritto all'indivisibilità dell'ipoteca e perciò come riconducibile ad un atto unilaterale, che non cessa di essere tale anche se consacrato nel contesto degli accordi intercorsi col mutuatario al fine della suddivisione del mutuo. Pertanto, qualora detto terzo abbia dovuto soddisfare, nei limiti della quota gravante sull'immobile trasferitogli, le ragioni del creditore ipotecario, non può da questi pretendere alcun indennizzo, sotto il profilo dell'impedimento frapposto dall'intervenuto frazionamento al subingresso, ex art. 2866, secondo comma c.c., nelle ipoteche costituite sugli altri beni del debitore inadempiente — operando tale norma solo quando il terzo sia stato chiamato a rispondere dell'intero debito del suo dante causa e, comunque, esclusivamente nei rapporti fra questi due soggetti, sicché un eventuale profilo risarcitorio, connesso a comportamenti asseritamente idonei a compromettere la compiuta realizzazione del diritto di cui al primo comma della medesima norma, può utilmente affermarsi nei soli confronti di detto dante causa — o del venir meno delle garanzie connesse all'originaria unità dell'ipoteca, che sarebbero state utilizzabili in sede di surrogazione ex art. 1203 c.c.

(massima n. 2)

La disposizione dell'art. 2652 n. 2 c.c., secondo la quale la trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda intesa ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni, relative all'immobile trasferito, eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della suddetta domanda, non opera in caso di mera annotazione dell'avvenuto frazionamento di ipoteca iscritta anteriormente alla testé menzionata trascrizione, trattandosi di divisione di tale garanzia reale, avente, al pari di ogni atto divisorio, effetto retroattivo, con la conseguenza che la relativa annotazione si limita a rendere pubblico tale effetto, cui l'acquirente del bene deve sottostare, in quanto gli è opponibile l'iscrizione originaria, che è solo modificata.

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