Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6597 del 23 marzo 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

La domanda giudiziale volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un patto di prelazione in caso di vendita di un bene immobile, in assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, non č suscettibile di essere trascritta; il patto di prelazione, infatti, non puō essere assimilato al contratto preliminare, in quanto in quest'ultimo č individuabile un'obbligazione giā esistente, rispetto alla quale ha senso assicurare l'effetto di prenotazione della trascrizione, effetto che non č invece collegabile al patto di prelazione, che non prevede alcun obbligo di futuro trasferimento.

(massima n. 2)

Ove sia stata eseguita la trascrizione di una domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., sussiste l'interesse della controparte ad agire, anche in separato giudizio, per il relativo risarcimento del danno, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza che rigetta la domanda illegittimamente trascritta; in tal caso, infatti, la cancellazione della trascrizione non č collegata al mancato accoglimento della domanda, ma alla sua intrinseca illegittimitā, del tutto autonoma rispetto al giudizio di merito nel cui ambito la trascrizione era stata disposta.

(massima n. 3)

Qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. - cioč compiendo una trascrizione illegittima - in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest'ultima domanda possa essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. In questo caso, infatti, l'accertamento che il giudice č chiamato a compiere - relativo alla verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale - ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio; tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche in ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero escluse ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all'art. 96 del c.p.c..

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