(massima n. 4)
La deliberazione assembleare di una società per azioni, trasformatasi dall'originario tipo di società cooperativa, che autorizzi gli amministratori ad acquistare azioni proprie non viola il disposto dell'art. 2357 c.c., allorché nel limite legale venga computata la riserva iscritta nell'ultimo bilancio della società prima della trasformazione come "fondo sovrapprezzo azioni", previsto dall'art. 2525, 2° comma (ora art. 2528, 2° comma) c.c.; infatti tale riserva diviene disponibile per effetto dell'avvenuta trasformazione, che rende applicabili le norme in materia di società per azioni, con la conseguente disponibilità delle riserve da sovraprezzo quando ricorra la condizione richiesta dall'art. 2431 c.c.