Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3221 del 2 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo scioglimento di una societą non ne produce l'estinzione, ma essa continua ad esistere con la stessa individualitą, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacitą, derivante dalla modificazione dello scopo che non č pił quello dell'esercizio dell'impresa, bensģ quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi. (Fattispecie relativa ad una societą in accomandita semplice).

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