Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile(1)(2).
Note
(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 28 marzo 2022 n. 79 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/2022 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante".
(2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 30 dicembre 2025, n. 210 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore".







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