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Articolo 8 Legge sul divorzio

(L. 1 dicembre 1970, n. 898)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Dispositivo dell'art. 8 Legge sul divorzio

(1)[[ABROGATO]]

Note

(1) Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale ha altresì disposto (con l'art. 35, comma 1, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime relative all'art. 8 Legge sul divorzio

Cass. civ. n. 2479/2003

Il decreto della corte di appello, reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale concessivo del sequestro previsto dall' art. 156, sesto comma, c.c., in materia di separazione personale dei coniugi, e dall'art. 8, ultimo comma, legge n. 898 del 1970, in materia di divorzio, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché si tratta di provvedimento non decisorio, né definitivo, avendo esso natura strumentale (rispetto al diritto sostanziale al mantenimento spettante al coniuge) ed essendo esso revocabile o modificabile per giustificati motivi.

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