Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2 Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 06/11/2022]

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Dispositivo dell'art. 2 Legge sui reati tributari

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi(1).

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni(2).

3. [Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.](3)

Note

(1) Comma modificato dall'art. 39 comma 1 lettera a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
(2) Comma inserito dall'art. 39 comma 1 lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
(3) Comma abrogato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2 Legge sui reati tributari

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
lunedì 11/10/2021 - Liguria
“L'articolo è chiaro sul movente e recita "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto" e il quesito è il seguente: se un amministratore e proprietario di srl unipersonale presenta una dichiarazione dove si riscontrano elementi passivi fittizi, quali ad esempio note spese gonfiate o altri documenti, ma non era possibile alcuna evasione in quanto la società era comunque già in perdita (quindi di fatto le note spese hanno solo leggermente accentuato la perdita, ma anche in assenza di queste note spese non si sarebbe pagata alcuna imposta sui redditi), e i documenti non recano l'IVA quindi impossibile era l'evasione sulle imposte sul valore aggiunto, egli è comunque perseguibile ai sensi di questo articolo 2? Mi sembrerebbe difficile visto che non può esistere il movente di sottrarsi al pagamento di imposte ne quello di evadere l'IVA. Cosa rischia allora questo amministratore?”
Consulenza legale i 15/10/2021
Qualche chiarimento prima di rispondere al quesito.

In primo luogo va detto che, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 2 del d. lgs. 74 del 2000 non è assolutamente indispensabile che vengano evase le imposte dirette o sull’IVA essendo sufficiente che tale circostanza rientri nel fuoco del dolo (specifico) del soggetto agente.
Insomma, per commettere il reato è indifferente che le imposte vengano evase essendo sufficiente solo l’intenzione.

A ciò si aggiunga che il legislatore, col termine “evadere le imposte” fa riferimento ad un concetto molto generico, nell’ambito del quale rientra qualsivoglia condotta che sia concretamente idonea a falsare la pretesa fiscale da parte dello Stato.

Tornando in modo specifico all’art. 2 prima menzionato, il senso della prescrizione penale è esattamente quello di evitare che il contribuente, attraverso l’utilizzo di fatture o altri documenti aventi ad oggetto operazioni oggettivamente o soggettivamente esistenti, riesca ad aumentare i consti deducibili, con ciò rendendo possibile l’evasione delle imposte dirette o sul valore aggiunto.

Stando alla giurisprudenza, peraltro, la condotta in esame può anche consumarsi attraverso l’utilizzo di note spese gonfiate in considerazione del fatto che:
- le note spesa rientrano tra gli “altri documenti” menzionati dall’art. 2 d.lgs. 74/2000;
- il fatto che le stesse siano gonfiate non esclude l’inesistenza delle operazioni sottostanti atteso che l’inesistenza in parola può essere anche commessa attraverso un aumento fittizio parziale del costo.

Essendo tali condotte inequivocabilmente idonee ad aumentare i costi della società (e a generare un conseguente risparmio d’imposta), è molto probabile che le stesse vengano inquadrate nell’alveo del reato di dichiarazione fraudolenta, che verrà imputato all’amministratore unico della società utilizzatrice e firmatario della relativa dichiarazione.