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Articolo 87 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Norme di esecuzione

Dispositivo dell'art. 87 Legge sull'ordinamento penitenziario

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarą emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarą emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano lo ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertą entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

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