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Articolo 82 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Attribuzioni degli educatori

Dispositivo dell'art. 82 Legge sull'ordinamento penitenziario

Gli educatori partecipano all'attivitą di gruppo per l'osservazione scientifica della personalitą dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attivitą concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attivitą educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

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