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Articolo 73 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto

Dispositivo dell'art. 73 Legge sull'ordinamento penitenziario

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. La cassa è amministrata da un consiglio composto:

  1. 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
  2. 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
  3. 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza. Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 23.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

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