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Articolo 71 sexies Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Inammissibilitą

Dispositivo dell'art. 71 sexies Legge sull'ordinamento penitenziario

Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza.

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