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Articolo 61 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Istituti per l'esecuzione delle pene

Dispositivo dell'art. 61 Legge sull'ordinamento penitenziario

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

  1. 1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

  1. 2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

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