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Articolo 57 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Legittimazione alla richiesta delle misure

Dispositivo dell'art. 57 Legge sull'ordinamento penitenziario

Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30 ter, 52, 53 e 54 nonché all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 7 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

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