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Articolo 51 ter Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Sospensione cautelativa delle misure alternative

Dispositivo dell'art. 51 ter Legge sull'ordinamento penitenziario

1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura(1).

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 5 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(2) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 5 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

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