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Articolo 48 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Regime di semilibertą

Dispositivo dell'art. 48 Legge sull'ordinamento penitenziario

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

[La concessione della semilibertà non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.](1)

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663.

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