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Articolo 44 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Nascite, matrimoni, decessi

Dispositivo dell'art. 44 Legge sull'ordinamento penitenziario

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autoritā giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

La salma č messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

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