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Articolo 30 quater Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Concessione dei permessi premio ai recidivi

Dispositivo dell'art. 30 quater Legge sull'ordinamento penitenziario

1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30 ter:

  1. a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
  2. b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
  3. c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.

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