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Articolo 22 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Determinazione della remunerazione

Dispositivo dell'art. 22 Legge sull'ordinamento penitenziario

1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi(1).

Note

(1) Tale articolo è stato modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

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