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Articolo 10 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Permanenza all'aperto

Dispositivo dell'art. 10 Legge sull'ordinamento penitenziario

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno(1).

Per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza(2).

Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici(3).

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 11 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(2) Tale comma è stato inserito dall'art. 11 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 11 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

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