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Articolo 7 Legge sulle locazioni abitative

(D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile

Dispositivo dell'art. 7 Legge sulle locazioni abitative

1. [Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.](1)

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre-5 ottobre 2001, n. 333, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

Rel. Camera dei Deputati L. 431/1998

(Relazione alla Camera dei Deputati sulla L. 431/1998 recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo")

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L’articolo 7, che non è stato modificato nel corso dell’esame del Senato, contiene disposizioni dirette in primo luogo a garantire l’adempimento degli obblighi tributari relativi agli immobili locali per il cui rilascio il proprietario promuova l’adozione di specifico provvedimento. È infatti stabilito che la messa in esecuzione di tale provvedimento è subordinata alla dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l’immobile è stato denunciato ai fini dell'ICI e che il reddito da esso derivante è stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi.

Massime relative all'art. 7 Legge sulle locazioni abitative

Corte cost. n. 333/2001

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 24 Cost., l’art. 7 della legge 8 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo), laddove subordina la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato ad uso abitativo alla dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale quanto al pagamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione, dell’Ici gravante sull’immobile e dell’imposta sui redditi relativa ai canoni.

Trib. civ. Napoli n. 129/2001

La dimostrazione richiesta dall’art. 7 della L. n. 431/1998 piuttosto che elemento integrativo del titolo esecutivo o del diritto fatto valere con l’esecuzione - suscettibile quindi di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. - è qualificabile come requisito di regolarità formale del procedimento esecutivo, per cui la omessa indicazione degli estremi fiscali nell’atto di precetto rende invalida l’intimazione di rilascio, ed esperibile il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio, ex art. 617 c.p.c., di cinque giorni dalla notifica dell’atto. Del pari, la mancanza (ovvero la omessa o irrituale notifica) della c.d. autodichiarazione ex art. 1, comma terzo, D.L. n. 32/2000 (conv. in L. n. 97/2000) afferendo unicamente al corretto modus di esercizio dell’azione esecutiva, costituisce motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro cinque giorni dalla notifica del primo atto successivo al precetto non integrato.

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