Tribunale civile Napoli sentenza n. 129 del 28 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La dimostrazione richiesta dall’art. 7 della L. n. 431/1998 piuttosto che elemento integrativo del titolo esecutivo o del diritto fatto valere con l’esecuzione - suscettibile quindi di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. - è qualificabile come requisito di regolarità formale del procedimento esecutivo, per cui la omessa indicazione degli estremi fiscali nell’atto di precetto rende invalida l’intimazione di rilascio, ed esperibile il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio, ex art. 617 c.p.c., di cinque giorni dalla notifica dell’atto. Del pari, la mancanza (ovvero la omessa o irrituale notifica) della c.d. autodichiarazione ex art. 1, comma terzo, D.L. n. 32/2000 (conv. in L. n. 97/2000) afferendo unicamente al corretto modus di esercizio dell’azione esecutiva, costituisce motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro cinque giorni dalla notifica del primo atto successivo al precetto non integrato.

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